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STATUTO
della COOPERATIVA RACCOLTO
STRALCIO
Art. 1
E costituita, con sede in Robecchetto con Induno, Via Guado n. 1,
la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata
RACCOLTO SOC. COOP. A R.L.
La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2
La Cooperativa ha la durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere
sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dellAssemblea
straordinaria.
TITOLO II
SCOPO-OGGETTO
Art. 3
La Società cooperativa non ha scopo di lucro né di speculazione
privata; è diretta e disciplinata dai principi della mutualità
e si propone di promuovere la cultura e qualunque mezzo di espressione
artistica.
Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello
di ottenere, tramite la gestione in forma associata dellazienda
ed utilizzando il lavoro dei soci, continuità di occupazione lavorativa
alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La prestazione dei soci lavoratori in favore della società può
avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.
Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla
Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nellambito delle
leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma
di lavoratori non soci.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento
del Movimento cooperativo unitario nazionale. Per ciò stesso la
Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi
organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha
la propria sede sociale.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire
alla Associazione nazionale di categoria ed alla relativa Associazione
regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché
ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative
di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
Art. 4
La Società ha per oggetto:
Promuovere e valorizzare lopera creativa dei soci attraverso
proposte di assemblaggio di opere darte seriali a limitata tiratura
e per tutte le discipline artistiche.
Costruire (o coordinare la costruzione) di progetti creativi dei
soci.
Organizzare e coordinare incontri, seminari culturali anche attraverso
lassociazionismo culturale.
Promuovere, attivare e coordinare spazi espositivi o comunque atti
a svolgere le performances artistiche derivanti dalla creatività
dei soci e oggetto di programmazione.
Svolgere attività di vendita dei prodotti artistici conferiti
dai soci.
Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione
e ledizione di opere darte e dellingegno nelle versioni
consentite da ogni tecnologia di comunicazione.
Favorire i rapporti diretti tra artisti di diverse discipline creative
per un interscambio di idee ed esperienze finalizzato allarricchimento
reciproco del patrimonio culturale ed esistenziale, base della produzione
creativa.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa
ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti
e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli
scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti
ai medesimi.
La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la
realizzazione delloggetto sociale si propone di costituire fondi
per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento
aziendale.
La Cooperativa si propone lo sviluppo e lammodernamento aziendale
attraverso la realizzazione di programmi pluriennali.
La Cooperativa potrà fra laltro, per la sola indicazione
esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma
in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie
allattività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate
e quindi necessari ed utili al raggiungimento degli scopi sociali, con
tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
b) dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi economici
consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento
cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia
sotto qualsiasi forma per facilitare lottenimento del credito ai
soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di
altre Cooperative;
d) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza
e di risparmio dei soci. Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia
disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori
che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo
sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri
risparmi nel fondo alluopo istituito.
In tal caso, sulle predette somme, gli interessi che la Cooperativa corrisponderà
ai soci non dovranno superare la misura massima degli interessi spettanti
ai detentori dei buoni postali fruttiferi.
E comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra
il pubblico sotto ogni forma;
e) agevolare la costituzione di Cooperative edilizie per la costruzione
o lacquisto di case per i soci con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni,
concessioni di mutui o partecipazioni;
f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche,
ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con
la partecipazione ad organismi ed enti idonei.
TITOLO III
SOCI
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e che, esercitino mestieri
attinenti alla natura dellattività della Cooperativa, e che,
per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione
professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa
ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
In deroga a quanto precede possono essere ammessi, come soci cooperatori
anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario
al buon funzionamento della Cooperativa, ai sensi della Legge 59/92.
Possono essere soci anche enti e persone giuridiche, purché non
abbiano interessi contrastanti con la Cooperativa.
Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che
persone giuridiche.
In ogni caso le persone giuridiche socie di cui agli ultimi due commi,
possono essere ammesse nei limiti previsti dalla Legge.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o
abbiano interessenza diretta in imprese identiche od affini allattività
esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione, dopo lammissione.
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